Consulenza Bonus Mamma 2025
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È un’integrazione al reddito a favore delle lavoratrici madri per il 2025.
QUANTO SPETTA
Il Bonus consiste in un contributo di 40 euro mensili per un massimo di 12 mensilità.
È corrisposto in un’unica soluzione:
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata tramite:
REQUISITI
Scadenze per la domanda
• 9 dicembre 2025 → termine ordinario;
• 31 gennaio 2026 → per chi matura i requisiti successivamente.
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Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. Per ottenere il congedo di maternità è obbligatorio presentare la domanda di maternità all'INPS.
Il congedo e l'indennità di maternità spettano a:
lavoratrici dipendenti;
apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
disoccupate o sospese;
lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
lavoratrici a domicilio;
lavoratrici LSU o APU;
lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate;
Quanto dura la maternità obbligatoria?
Il congedo di maternità inizia a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai tre mesi successivi al parto.
Il periodo di astensione potrebbe essere superiore ai 2 mesi nel caso in cui l'ASL locale valutasse la gravidanza come a rischio o se la Direzione territoriale del lavoro considerasse le mansioni come incompatibili con la gravidanza.
In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità.
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità.
Per richiedere l'indennità di maternità sono necessarie le seguenti informazioni del dichiarante:
Carta d'identità e codice fiscale del richiedente
Busta paga
Certificato medico di gravidanza
Certificato nascito neonato/neonata
Modello INPS SR163 firmato e autenticato dal funzionario della banca o della posta (disponibile dopo l'acquisto da compilare e allegare alla richiesta)
Modello INPS SR14 o Modello SR01 (disponibile dopo l'acquisto da compilare e allegare alla richiesta)
Mandato di assistenza e rappresentanza (disponibile dopo l'acquisto da compilare e allegare alla richiesta)
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La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione che sostituisce le precedenti ASpI e MiniASpI e viene erogata su domanda dell’interessato in relazione ad eventi di disoccupazione involontaria.
La NAspI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.221,44 euro per il 2019, 1.227,55 euro per il 2020 e il 2021).
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.227,55 euro per il 2021), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.227,55 euro per il 2021) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
L'importo dell'indennità si riduce in casi come attività svolta in forma autonoma o nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
La NASpI viene accreditata su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
La domanda di NASPI può essere effettuata esclusivamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
È possibile presentare la richiesta NASpI online attraverso il nostro servizio.
Una volta effettuato il pagamento online, sarà possibile completare il form per l'invio della dichiarazione.
I documenti necessari per completare correttamente la richiesta sono:
In caso di cessazione di rapporto di lavoro domestico è necessario il modello UNILAV, non la lettera di licenziamento.
Il servizio verrà erogato in 3 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione completa.
L’indennità di disoccupazione NASpI non subisce modifiche durante la gravidanza, ma viene temporaneamente sostituita da un altro sussidio. Durante i 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro l’INPS sospende l’erogazione della NASpI e corrisponde alla lavoratrice l’indennità di maternità.
Dopodiché, alla fine del “periodo protetto” torna ad erogare la NASpI. Questo almeno vale per le lavoratrici a cui è stato riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria previsto dalla Legge.
Ma può anche capitare di perdere il lavoro quando si è già in maternità, oppure di voler presentare delle dimissioni volontarie (possibilmente mantenendo il diritto alla NASpI).
Indennità di disoccupazione e maternità non sempre vanno di pari passo. Ci sono diversi casi possibili:
In tutti i casi, fattore decisivo è rappresentato dall’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, previsto dal D. Lgs 151/01 per le donne in gravidanza. Prima di vedere più nel dettaglio i singoli casi in esame, quindi, facciamo chiarezza sul “periodo protetto”.L’astensione obbligatoria dal lavoro in gravidanza
Per la Legge italiana, la lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha diritto a un periodo di congedo di maternità, corrispondente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, della durata di 5 mesi.
La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Come precisa l’INPS, però, le lavoratrici “possono scegliere di ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della data presunta del parto, usufruendo della “flessibilità” e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto”.
La data d’inizio del periodo di congedo obbligatorio è un fattore determinante ai fini della NASpI, poiché è a partire da essa che scatta la sostituzione dell’assegno di disoccupazione con l’indennità di maternità.
La data d’inizio della maternità, inoltre, segna l’avvio del “periodo protetto” in cui subentra il divieto di licenziamento, cosa che ha importanti ripercussioni sia in caso di licenziamento sia in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice.
In base all’art.17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, la lavoratrice madre ha diritto all’indennità giornaliera di maternità se, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, risulta disoccupata e in godimento della NASpI.
In questo caso, l’assegno di disoccupazione viene semplicemente sostituito, per i 5 mesi del periodo protetto, dall’indennità di maternità, pari all’80% della retribuzione giornaliera (che viene calcolata sulla base dell’ultima busta paga prima dell’inizio del congedo).
Alla scadenza dei 5 mesi si torna a percepire la NASpI. Lo stato di disoccupazione non prevede prolungamenti dell’indennità di maternità: se si percepisce la NASpI non si ha diritto al congedo parentale (la cosiddetta maternità facoltativa), che permette alle donne lavoratrici con contratto in essere di astenersi per altri 6 mesi percependo il 30% dello stipendio.
Se si resta incinta durante la NASpI, l’assegno di disoccupazione non subisce modifiche negli importi né nella durata: viene semplicemente sospeso per poi riprendere da dove era rimasto.
Se si perde il lavoro in gravidanza, la data d’inizio del periodo protetto è ancora più decisiva. Come si legge nel Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, le lavoratrici gestanti che si trovano sospese o disoccupate all’inizio del periodo di congedo di maternità sono “ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità”, ma solo in certi casi.
Per accedere all’indennità di maternità, è necessario che tra l’inizio della sospensione o della disoccupazione e quello del periodo protetto siano passati non più di 60 giorni. Se lo stato di disoccupazione risale a una data precedente, l’unico modo per accedere alla maternità è richiedere la NASpI e usufruire della sospensione descritta sopra.
Se la domanda NASpI non va a buon fine, si può mantenere il diritto all’assegno di maternità nel caso in cui tra l’interruzione del rapporto di lavoro e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria siano trascorsi meno di 180 giorni.
Anche in questi casi, l’importo della retribuzione NASpI non cambia né in gravidanza né dopo, mentre quello dell’indennità di maternità spettante nei 5 mesi di astensione corrisponde all’80% della paga giornaliera della lavoratrice.
Le dimissioni volontarie in linea generale non danno diritto all’indennità di disoccupazione. Esistono però dei casi specifici in cui le dimissioni permettono di accedere all’indennità NASpI, e uno di questi è legato alla gravidanza.
Se si presentano le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, in cui vige il divieto di licenziamento, si mantiene il diritto alla NASpI a patto che la risoluzione del contratto passi per l’Ufficio Territoriale per il Lavoro. L’accesso alla disoccupazione è garantito anche se le dimissioni volontarie della lavoratrice avvengono entro il primo anno di età del bambino, purché ricorrano i requisiti contributivi.
Per accedere alla NASpI, in ogni caso, è richiesto che il lavoratore abbia maturato, negli ultimi 4 anni, almeno 13 settimane di contributi, e questo vale anche per le lavoratrici che intendano dimettersi nel periodo tutelato o nell’anno successivo al parto.
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